FONTE: Altalex, 29.03.2010
TRIBUNALE
DI LAMEZIA TERME
SEZIONE
CIVILE
Sentenza
18 marzo 2010
Il giudice
istruttore,
letti gli atti e
la richiesta di ordinanza ex art. 186 bis c.p.c. avanzata da parte attrice;
a scioglimento
della riserva assunta in data 2 marzo 2010, previa concessione alle parti di
termine per note illustrative fino al 12 marzo 2010
OSSERVA
La domanda
introduttiva del presente giudizio è stata proposta da TA al fine di ottenere
il risarcimento dei danni sofferti nell’esecuzione di alcuni lavori appaltati
dal Condominio B all’impresa edile artigiana di GA.
Ha allegato, in
particolare, l’istante che antecedentemente all’instaurazione del giudizio il
condominio aveva offerto, previa delibera a maggioranza dell’assemblea, la
somma di euro 3.890,16, a saldo e stralcio del pregiudizio sofferto, ma tale
somma era stata da essa rifiutata in quanto non corrispondente all’entità del
danno patito.
Su tale
presupposto, tuttavia, ha chiesto l’emanazione di ordinanza ex art. 186 bis
c.p.c. per l’importo oggetto dell’offerta transattiva, qualificando l’importo
medesimo come non contestato tra le parti.
L’istanza deve
essere rigettata.
La “non
contestazione” che permette la pronuncia di ordinanza ex art. 186 bis c.p.c.
consiste, infatti, in un contegno processuale, non potendo concorrere ad
integrarla atteggiamenti assunti dalla parte prima e al di fuori del giudizio
(Cass. 22 gennaio 1998, n. 609). Il provvedimento in questione, pertanto, non
può essere pronunciato dall’istruttore ove una parte, dichiaratasi disponibile
stragiudizialmente al pagamento di una certa somma, in giudizio contesti i
presupposti della domanda avversaria, come è accaduto nel caso di specie.
Il Condominio,
infatti, ha offerto ante causam alla T la somma di euro 3.890,16 a fini
transattivi, per evitare l’instaurazione del giudizio, poi ugualmente
intrapreso dall’odierna attrice. In sede contenziosa, invece, lo stesso
condominio ha chiesto l’integrale rigettato dell’avversa domanda, lamentando
che i danni sofferti dall’attrice non si sarebbero verificati ove la stessa
avesse tenuto un comportamento diligente, denunciando immediatamente le
infiltrazioni verificatesi nel suo appartamento asseritamente a causa della non
corretta esecuzione dei lavori sul tetto da parte dell’impresa G. Solo in via
subordinata ha invocato la quantificazione dei danni operata dalla T, chiedendo
una riduzione rispetto all’ammontare richiesto in quanto non corrispondente
all’entità del pregiudizio sofferto.
Trattasi, quindi,
di contestazione specifica, sia in ordine all’an che in ordine al quantum
debeatur, che, allo stato, impedisce l’emanazione della richiesta ordinanza
ex art. 186 bis c.p.c. Né, come detto, può valere come non contestazione
implicita l’offerta fatta dal Condominio prima dell’instaurazione del giudizio,
potendo essa sottendere considerazioni del tutto diverse dal riconoscimento
della fondatezza dell’avversa pretesa, quali la possibilità di evitare i tempi
e i costi di un giudizio di cui la stessa T aveva preannunciato
l’incardinazione.
Segue la
concessione dei termini ex art., 183, comma 6, c.p.c. richiesti in prima
udienza da tutte le parti. Viene fissato un termine identico di decorrenza, al
fine di evitare che il diritto di difesa delle parti possa essere pregiudicato
dalla più o meno tempestiva comunicazione della presente ordinanza.
P.Q.M.
letto l’art. 186 bis c.p.c.,
RIGETTA l’istanza
di emanazione di ordinanza per il pagamento di somme non contestate avanzata da
parte attrice;
letto l’art.
183, comma 6, c.p.c.
CONCEDE alle
parti i seguenti termini perentori:
1) termine di
trenta giorni per il deposito di memorie limitate alle sole precisazioni o
modificazioni delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte;
2) termine di
ulteriori trenta giorni per replicare alle domande ed eccezioni nuove o
modificate dall’altra parte, per proporre le eccezioni che siano conseguenza
delle domande e delle eccezioni medesime e per l’indicazione del mezzi di prova
e produzioni documentali;
3) termine di
ulteriori venti giorni per le sole indicazioni di prova contraria;
FISSA, quale dies
a quo della decorrenza dei predetti termini, per tutte le parti, la data
del 4 maggio 2010;
FISSA udienza in
data 12 ottobre 2010, ore 10:00, per la decisione sulle richieste istruttorie
formulate dalle parti e gli eventuali ulteriori provvedimenti di cui all’art.
183, comma 7, c.p.c.;
INVITA le parti
che non lo abbiano già fatto a formare i propri fascicoli in conformità a
quanto previsto dall'art. 74 disp. att. c.p.c.;
MANDA alla
cancelleria per la comunicazione della presente ordinanza alle parti
costituite.
Lamezia Terme, 18
marzo 2010.
Il giudice istruttore
dott.ssa Giusi Ianni
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FONTE: Altalex, 29.03.2010